(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 5 del 5 febbraio 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Il VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: SEZIONE I Modificazione degli articoli 1 e 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41 Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41, modificato da ultimo dall'art. 1 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 5, e' ulteriormente cosi' modificato: "2. Le provvidenze di cui ai titoli II, III e IV della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, sono concedibili fino al 31 dicembre 1992".