(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 5
 
                        del 5 febbraio 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                Il VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                              SEZIONE I
                 Modificazione degli articoli 1 e 2
             della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41
                               Art. 1.
 
   1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n.
41,  modificato da ultimo dall'art. 1 della legge regionale 17 aprile
1991, n. 5, e' ulteriormente cosi' modificato:
   "2. Le provvidenze di cui ai titoli  II,  III  e  IV  della  legge
regionale 1› luglio 1981, n. 34, sono concedibili fino al 31 dicembre
1992".